La possibilità di una dichiarazione non veritiera, resa magari in perfetta buona fede, è particolarmente alta nel settore, il che espone l’impresa al rischio di una eventuale revoca della patente a crediti rilasciata.
In particolare sono da gestire con attenzione le dichiarazioni riferite ai seguenti adempimenti:
- da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Si evidenzia infatti, come la formazione derivante dal Decreto 81/2008 sia un processo lungo ed articolato, che soffre anche di variabili esterne, quali possibili modifiche di mansioni, acquisizioni di nuovi di macchinari utilizzati o impreviste esposizioni a rischi diversi rispetto a quelli presenti nei cantieri attivi al momento della domanda.
Inoltre è necessario, per l’impresa, verificare che la data certa del documento di valutazione e gli atti di designazione sia, sempre antecedente al momento della dichiarazione per la richiesta di rilascio della patente a crediti.
Per queste specifiche condizioni, soprattutto in edilizia, sembrerebbe pressoché impossibile poter attestare con certezza, in un dato preciso momento, il pieno rispetto di tutti gli obblighi formativi per ciascun lavoratore di una singola impresa.